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Attivita&Progetti

Il regolamento dell'attività istituzionale

Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari assicurando la trasparenza, le motivazioni delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 2
Settori di intervento
Ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico orientando la propria attività nei settori definiti dalla normativa nazionale vigente.
Nell’ambito della definizione triennale dei programmi di attività il Consiglio Generale individua i tre settori rilevanti ai fini del proprio intervento, al fine di rendere più efficace la sua azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio di tradizionale operatività.

Art. 3
Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è l'organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto, scopo primario dell'attività del Consiglio Generale è la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

A tal fine il Consiglio Generale:

  1. determina i programmi pluriennali, eventualmente su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione, individuando l'ambito temporale di attività, i settori di intervento, scelti fra quelli di cui al precedente art. 2, le aree territoriali, le relative risorse disponibili;
  2. approva entro il mese di ottobre di ciascun anno, sentita l'Assemblea dei Soci, il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, avente per oggetto le linee di intervento previste per l'esercizio successivo; in particolare esso stabilisce l'ammontare complessivo delle risorse da impiegare per le finalità istituzionali e la suddivisione tra i settori di intervento; di tale documento viene data diffusione attraverso la sua pubblicizzazione nelle forme ritenute più opportune;
  3. decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di imprese strumentali per i diversi settori di intervento di cui all’art. 2 del presente Regolamento;
  4. approva, sentita l’Assemblea dei Soci, il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e ne verifica la congruenza degli interventi.

Art. 4
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione del patrimonio e delle attività in genere della Fondazione nei limiti determinati dallo Statuto e dagli obiettivi contenuti nei programmi pluriennali e nei documenti programmatici previsionali annuali.

In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione:

  1. esprime proposte al Consiglio Generale sui programmi pluriennali
  2. predispone il documento programmatico previsionale annuale entro il mese di settembre di ciascun anno e lo sottopone, sentita l’Assemblea dei Soci, al Consiglio Generale per la sua approvazione;
  3. predispone, entro il mese di marzo di ogni anno il bilancio di esercizio e lo sottopone, sentita l'Assemblea dei Soci, al Consiglio Generale per l'approvazione;
  4. può istituire commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e le eventuali indennità riferite ai loro componenti.

Art. 5
Principi generali
La Fondazione persegue i propri scopi:

  1. in via progettuale mediante:
    • il finanziamento di iniziative e progetti propri, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati;
    • l'esercizio di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti;
    • l'adesione ad attività consortili o associative nonché la partecipazione ad altre fondazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie;
    • la funzione di stimolo di tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi istituzionali, con particolare riferimento a quelle dirette a promuovere lo sviluppo anche economico del territorio della provincia dell’Aquila.
    La Fondazione può inoltre prevedere erogazioni di "sostegno istituzionale", allo scopo di supportare un numero limitato di istituzioni eccellenti operanti nei diversi campi di attività della Fondazione stessa, che si distinguono per la qualità dei servizi forniti.
  2. in via programmatica mediante:
    il cofinanziamento di iniziative e progetti di soggetti terzi i quali devono, in ogni caso, avanzare richieste coerenti con gli obiettivi e le linee guida predeterminate dalla Fondazione stessa; tali obiettivi e linee guida dovranno essere portate a conoscenza dei terzi tramite apposito avviso, da pubblicizzare nelle forme ritenute più opportune, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  3. in via passiva mediante:
    erogazioni di importo limitato a fronte di richieste non legate ad una specifica programmazione, presentate dai soggetti interessati, che rientrino nei settori di intervento di cui al precedente Art. 2 e nei limiti delle somme preventivate dal Documento Programmatico Previsionale.
    Tali domande dovranno essere inoltrate secondo le modalità indicate in appresso, tenuto conto, tuttavia, dello specifico tipo di richiesta.

Art. 6
Beneficiari degli interventi
Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, le Associazioni e le Istituzioni, il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall'art. 1 primo comma lett. h del D. Lgs. 153/99 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91.

Gli enti privati debbono essere normalmente costituiti per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, o atto registrato.

E’ in facoltà della Fondazione accogliere domande provenienti da Enti o Comitati costituiti in assenza delle suddette formalità quando i fini perseguiti e l’attività svolta siano ritenuti rilevanti e particolarmente significative per il territorio della provincia dell’Aquila.

Non sono ammesse richieste provenienti da partiti politici, sindacati o loro istituzioni o emanazioni.

Art. 7
Attività istruttoria
L'attività istruttoria inizia con la verifica ad opera della Segreteria degli aspetti formali e degli elementi di rispondenza tra richiesta e previsione statutaria e regolamentare, nonché dei programmi, annuali e pluriennali, adottati dalla Fondazione; prosegue con l'esame da parte di una “Commissione per le erogazioni” eventualmente istituita, o da parte del Consiglio di Amministrazione e si conclude con l'eventuale acquisizione del parere dell'Organo consultivo competente.

La Commissione per le erogazioni è composta, di volta in volta, dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato e da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione e, quando necessario, da esperti esterni; essa è assistita dal Segretario Generale.

In presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all’interno della Commissione per le erogazioni il Consiglio di Amministrazione può costituire uno specifico organo consultivo composto da esperti interni o esterni, dotati di provata professionalità nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti stessi.

In ogni caso, nello svolgimento dell'attività istruttoria gli Uffici della Fondazione e gli Organi interni preposti all’esame si attengono alla valutazione obiettiva del progetto, avendo come unico scopo il miglior perseguimento dei fini statutari e dei programmi annuali e pluriennali da realizzare.

A tale scopo essi elaborano un'analisi quanto più possibile rigorosa degli effetti che il progetto è suscettibile di determinare in relazione ai costi, diretti ed indiretti, che la sua realizzazione comporta.

Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 8
Criteri per la valutazione delle iniziative
La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse disponibili ed i tempi necessari per la loro realizzazione.
Le domande di intervento vanno presentate in forma scritta tramite servizio postale o consegna diretta alla Segreteria della Fondazione, secondo una modulistica predeterminata che, in ogni caso, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
la precisa identificazione del soggetto richiedente, del suo legale rappresentante e delle persone che in concreto si occuperanno dell'iniziativa;
il piano finanziario generale dell'iniziativa;
il tipo di intervento richiesto alla Fondazione, il relativo costo ed i tempi di realizzazione;
le risorse proprie direttamente investite;
le eventuali altre fonti di finanziamento che concorreranno a sostenere le spese necessarie alla completa realizzazione del progetto;
una dettagliata indicazione dei benefici per la popolazione e per il territorio interessati dall'iniziativa.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. atto costitutivo (eccezion fatta per gli Enti Pubblici ed ecclesiastici);
  2. statuto vigente (eccezion fatta per gli Enti Pubblici ed ecclesiastici non tenuti);
  3. copia del Bilancio di esercizio o del rendiconto economico–finanziario dell’ultimo biennio (eccezion fatta per gli Enti Pubblici ed ecclesiastici non tenuti);
  4. deliberazione, nel caso dei Richiedenti a struttura associativa, del competente Organo Collegiale che attesti l’approvazione del progetto e contenga altresì espresso impegno ad assumere gli eventuali oneri di competenza del proponente;
  5. eventuale documentazione autorizzativa da parte delle competenti autorità

Fermo restando che la Fondazione non prenderà in nessun caso in esame domande riferentesi a progetti o iniziative già realizzate alla data della presentazione della domanda, nella valutazione delle iniziative stesse la Commissione di cui all’Art. 7 e l’eventuale Organo consultivo terrà conto della piena rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione ed ai criteri generali contenuti nel presente regolamento.

Anche nel caso in cui non sia stato elaborato un documento programmatico di indirizzo, si dovrà predisporre un’analisi della valutazione complessiva delle iniziative che confronti, ove possibile, i progetti all’interno del medesimo settore.

In relazione a quanto sopra la Commissione e l’Organo Consultivo, di cui all’Art. 7, terrà in debito conto:

  1. della coerenza interna del progetto, avuto riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
  2. dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
  3. dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
  4. del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
  5. delle eventuali positive ricadute in termini occupazionali o di sviluppo economico.

Art. 9
Modalità erogative
L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento è effettuata, tranne che per i casi previsti dal punto 3) lettera f) del precedente art. 5, sulla base di documentazione comprovante la spesa effettuata, anche per stati di avanzamento dei lavori, ovvero sulla base di documentazione comprovante gli impegni di spesa assunti dal richiedente stesso, comunque in misura non superiore al 70% del contributo deliberato.

In ogni caso a conclusione dell'iniziativa e prima del pagamento dell'ultima tranche, sarà necessario produrre una dettagliata relazione delle attività svolte corredata dal bilancio consuntivo dell'attività finanziata.

La Fondazione ha facoltà di chiedere documenti e dichiarazioni ad integrazione.
Ove il rendiconto esponga spese inferiori al totale del contributo concesso (o delle spese inizialmente previste) il contributo stesso è liquidato sulla base della proporzione tra contributo inizialmente concesso e spese inizialmente previste.

Nel caso in cui gli acconti già erogati risultino in parte non spettanti la Fondazione promuoverà il recupero a carico del rappresentante legale o del responsabile dell’organismo richiedente.

La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario per iniziative diverse o per la stessa iniziativa, non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento o aspettativa del beneficiario alla sua continuazione.

Le determinazioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione sono comunicate con lettera dalla Segreteria della Fondazione.

Alla comunicazione della determinazione positiva è allegata, di regola, una modulistica concernente:

  1. la dichiarazione di accettazione del contributo e la specificazione delle successive modalità di erogazione;
  2. l’informativa per l’attività erogativa (Legge 31.12.96 n.675 sulla tutela dei dati personali) e il modulo di consenso;
  3. un facsimile di ricevuta della somma.

Il beneficiario decade dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione qualora il progetto o l'iniziativa non siano avviati nei dodici mesi successivi alla comunicazione della relativa decisione.
La decadenza è accertata e comunicata dal Consiglio di Amministrazione che tuttavia, nel caso di progetti particolarmente impegnativi, può concedere una proroga motivata.

Nel Caso di determinazione negativa sarà sempre possibile reiterare la richiesta secondo le modalità fissate dall’art. 8 o secondo quelle che dovessero essere richieste a seguito di un nuovo avviso della Fondazione.

Art. 10
Pubblicità ed entrata in vigore
Il presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione in apposito albo consultabile presso la sede della Fondazione.
Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Alle pratiche di erogazione per le quali sia stata già presentata domanda alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda.

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