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La Fondazione Carispaq

Il regolamento dell'assemblea dei Soci

immagine dell'interno della sede

Preambolo

L'assemblea dei soci rappresenta la continuità storica della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila con l'originaria Cassa di Risparmio dell'Aquila costituita in L'Aquila nell'anno 1859.

L'assemblea dei soci, nel rispetto della normativa vigente, si propone di dare continuità allo spirito fondativo della originaria Cassa di Risparmio e, con la propria azione, di sostenere l'attività della Fondazione e di concorrere alla realizzazione delle sue finalità statutarie, facendosi portatrice delle istanze sociali provenienti dalle comunità locali presenti nel territorio di operatività della Fondazione stessa.

I soci sono personalmente impegnati al raggiungimento degli scopi dell'assemblea, non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione e non ricevono compenso alcuno per le partecipazioni ai lavori dell'assemblea.

Parte Prima

Articolo 1
Compagine associativa

  1. Fanno parte dell'assemblea dei soci coloro che ne hanno titolo secondo le previsioni del presente regolamento.
  2. Il numero massimo dei soci è 100 (cento).
  3. I soci rimangono in carica nell'assemblea per dieci anni dalla data di nomina e possono essere confermati una sola volta. La qualità di socio si perde per dichiarazione di decadenza o per dimissioni. Queste ultime hanno effetto dalla data di accettazione da parte dell'assemblea.
  4. Il collegio di presidenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, accerta il numero dei soci vacanti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente, segnalandolo ai soci con lettera raccomandata, riceve le richieste per l'elezione di nuovi soci e compila la lista dei candidati, unitamente a quelli proposti dal collegio stesso, da sottoporre all'assemblea per l'elezione.

Articolo 2
Acquisizione della qualità di socio

  1. La qualità di socio si acquisisce con l'elezione da parte dell'assemblea, su proposta del collegio di presidenza o di almeno 15 soci, deliberata con il voto favorevole di due terzi dei votanti, esclusi gli astenuti; sono eletti soci coloro che, entro il numero di posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti nel rispetto del quorum dei due terzi dei votanti.
  2. Ove dopo due votazioni non si siano verificate le condizioni per l’elezione, si procede ad ulteriori votazioni tra i candidati votati e non eletti nelle prime due votazioni: verranno dichiarati eletti coloro che alla terza votazione abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi.
  3. In caso di parità, riferita ai punti 1 e 2, si procede a votazione di ballottaggio a maggioranza dei votanti fra quelli che abbiano riportato pari numero di voti.
  4. La nomina del nuovo socio è subordinata alla verifica, da parte del collegio di presidenza, della sussistenza dei requisiti e dell'assenza delle situazioni impeditive richiesti per l'ammissione nella compagine sociale.

Articolo 3
Requisiti dei soci

  1. Per essere ammessi all'assemblea dei soci le persone fisiche debbono avere piena capacità civile ed indiscussa probità e devono dare o aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, del lavoro e della cultura; devono inoltre essere in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori di intervento e nelle attività della Fondazione.
  2. Non possono comunque essere eletti soci:
  • coloro che non abbiano i requisiti di onorabilità previsti per gli organi della Fondazione;
  • coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
  • coloro che non risultino, all'atto dell'elezione, residenti o domiciliati da almeno tre anni in uno dei Comuni della Provincia dell’Aquila.

Articolo 4
Verifica dei requisiti per l'acquisizione della qualità di socio e nomina

  1. La verifica circa la sussistenza effettiva dei requisiti per l'ammissione a socio previsti dall'art. 3 del presente regolamento è di competenza esclusiva del collegio di presidenza.
  2. A tale scopo il presidente del collegio di presidenza, nel termine di dieci giorni dall'elezione del nuovo socio, provvede ad inviare al domicilio dello stesso una lettera raccomandata contenente l'invito a produrre entro i successivi quindici giorni la seguente documentazione:
    • curriculum vitae;
    • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inesistenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento, la residenza o il domicilio;
    • certificato generale del casellario giudiziario;
    • certificato dei carichi penali pendenti.
  3. A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti e dell'assenza di situazioni impeditive a carico dei soggetti eletti dall'assemblea ad opera del collegio di presidenza, il presidente comunica l'avvenuta nomina all'interessato ed ai soci.

Articolo 5
Cause di decadenza e di sospensione

  1. Perdono la qualità di socio della Fondazione con dichiarazione insindacabile del collegio di presidenza coloro che in qualunque momento non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento o vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità od il prestigio della Fondazione.
  2. I soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza che li riguardano.
  3. Sono dichiarati decaduti i soci che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti e non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive.
  4. I soci dichiarati decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.
  5. I soci chiamati a far parte del consiglio generale, del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori della Fondazione vengono automaticamente sospesi dalla qualità di socio, pur seguitando a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'assemblea. Tale sospensione perdura fino al venir meno del loro incarico nell'ambito di tali organi; la sospensione non proroga la durata in carica di cui all'art. 1, comma 3.

Parte Seconda
Assemblea dei Soci

Articolo 6
Competenze

  1. Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:
    • le modificazioni del presente regolamento;
    • l'elezione dei soci secondo le previsioni di cui all’Art.2;
    • l'elezione del presidente e del vice presidente dell'assemblea nell'ambito dei soci aventi diritto di voto;
    • la designazione della metà dei componenti il consiglio generale della Fondazione, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni indicati nello statuto della Fondazione stessa;
    • la formulazione di pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, nonché‚ sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti;
    • la formulazione del parere non vincolante sul bilancio d'esercizio predisposto dal consiglio di amministrazione della Fondazione;
    • la separata espressione, in sede di formulazione del precedente parere, di un giudizio etico sull'operato degli organi della Fondazione;
    • la formulazione del parere non vincolante sul documento programmatico annuale della Fondazione;
    • l'approvazione del codice etico della Fondazione, predisposto dal collegio di presidenza;
    • l'esame e l'espressione sulle istanze sociali provenienti dalle comunità locali;
    • la formulazione di un parere non vincolante per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione.
  2. L'Assemblea, inoltre, formula proposte al consiglio generale circa l'attività dell'ente, sulla base delle istanze sociali pervenute dalle comunità civili presenti nei territori di intervento della Fondazione.

Articolo 7
Funzionamento dell'assemblea dei soci

  1. L'assemblea dei soci è convocata e presieduta dal presidente dell'assemblea o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
  2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta per iscritto almeno un terzo dei soci in carica.
  3. L'assemblea è convocata mediante invio al domicilio dei soci, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.
  4. In prima convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, esclusi dal computo i soci sospesi. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
  5. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta conferita prima dell'inizio dell'assemblea. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.
  6. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti.
  7. Quando la votazione è palese, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea.
  8. Le votazioni debbono essere assunte a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, tranne che non avvengano per unanime acclamazione. Salvo quanto previsto per l'elezione dei soci, in caso di votazione segreta la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.
  9. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano.
  10. Nelle votazioni per scheda segreta i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda. In tale caso il presidente dell'assemblea nomina, scegliendoli tra i soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al presidente ed al segretario dell'assemblea, il verbale della riunione.
  11. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, arrotondati all'unità superiore, le deliberazioni concernenti:
    • la modifica del presente regolamento;
    • la formulazione di pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, nonché‚ sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti;
    • la formulazione di un parere non vincolante per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione.
  12. Il presidente dell'assemblea può invitare di volta in volta alle adunanze il presidente della Fondazione anche per riferire sulle attività, iniziative e progetti della Fondazione stessa.
  13. Il segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario dell'assemblea; in caso di assenza o impedimento del segretario generale, le funzioni di segretario sono svolte dal socio nominato dal presidente dell'assemblea. Il segretario, o chi lo sostituisce, provvede alla redazione dei verbali.

Articolo 8
Procedura per la designazione dei componenti il consiglio generale

  1. Per l'individuazione dei candidati a componenti il consiglio generale della Fondazione è necessaria la presentazione dei medesimi da parte di almeno 10 (dieci) soci legittimati al voto, che garantiscano il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti, ovvero una specifica indicazione da parte del collegio di presidenza.
  2. La presentazione delle candidature dovrà essere inoltrata, in ogni caso, al presidente dell'assemblea almeno un giorno lavorativo prima della seduta assembleare avente all'ordine del giorno l'indicazione dei membri del consiglio generale.
  3. Risultano designati coloro che, entro il numero di posti da coprire, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti, sempre nel rispetto del quorum previsto dall’art. 2.
  4. Ove dopo due votazioni non si siano verificate le condizioni per la designazione, si procede ad ulteriori votazioni tra i candidati votati e non designati nelle prime due votazioni: verranno designati coloro che alla terza votazione abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi.
  5. In caso di parità, si procede a votazione di ballottaggio a maggioranza dei votanti fra quelli che abbiano riportato pari numero di voti.

Parte Terza

Articolo 9
Presidente dell'assemblea dei soci

  1. L'assemblea dei soci elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei soci votanti, esclusi gli astenuti.
  2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il collegio di presidenza, ne formula l'ordine del giorno, ne dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed assicura il rispetto del presente regolamento.
  3. Il vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
  4. Il presidente ed il vice presidente durano in carica per cinque anni e comunque non oltre la scadenza del loro mandato di socio. Essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Articolo 10
Collegio di Presidenza

  1. Il collegio di presidenza è composto dal presidente, dal vice presidente dell'assemblea e da tre soci, purché non sospesi.
  2. La scelta dei componenti il collegio di presidenza viene effettuata dal presidente unitamente al vice presidente, sulla base delle candidature presentate nel corso della prima assemblea utile. I componenti il collegio di presidenza durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e del Vice Presidente eletti.
  3. Il collegio di presidenza predispone il codice etico della Fondazione e ne assicura il rispetto, verifica la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della qualità di socio e dichiara la decadenza dei soci.

Articolo 11
Riunioni del collegio di presidenza

  1. Il collegio di presidenza è convocato e presieduto dal presidente dell'assemblea o, in caso di impedimento di questi, dal vice presidente.
  2. Il collegio di presidenza è convocato presso la sede della Fondazione o altrove, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
  3. Per il regolare funzionamento del collegio deve essere sempre presente la maggioranza dei membri in carica tra i quali deve essere compreso il Presidente o il Vice Presidente.
  4. L'ingiustificata assenza per tre riunioni consecutive determina la decadenza dall'incarico, con dichiarazione del collegio.
  5. Il collegio assume le decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
  6. I verbali del collegio sono redatti dal segretario generale della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal componente del collegio appositamente individuato. Essi sono sottoscritti dal presidente e da chi li redige e sono conservati a cura del segretario generale della Fondazione.

Articolo 12
Libri sociali

  1. Il segretario generale della Fondazione provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei soci, del libro delle adunanze dell'assemblea dei soci e del libro delle adunanze del collegio di presidenza.
  2. Ciascun socio può prendere visione dei contenuti dei suddetti libri presso la segreteria della Fondazione.

Articolo 13
Disposizioni finali

  1. Per il proprio funzionamento, l'assemblea dei soci e il collegio di presidenza si avvalgono delle risorse e delle strutture della Fondazione.
  2. I soci nominati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano tale qualità sino alla fine del loro mandato.
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